Statuto

Articolo 1

È costituita un’associazione denominata “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno”, in breve SRM, con sede in Napoli, alla via Toledo n. 177, retta dalle vigenti norme di legge e dal presente Statuto.

Articolo 2

L’Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 3

L’Associazione svolge attività di ricerca economica e di promozione culturale quale contributo allo sviluppo del Mezzogiorno nella sua dimensione europea e mediterranea.
L’Associazione effettua in generale analisi sull’andamento dei principali settori economici, su specifiche aree territoriali, nonché su iniziative di sviluppo imprenditoriale anche ai fini di un’assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati del Mezzogiorno con particolare riguardo agli interventi della Unione Europea e alle relazioni economiche tra l’Italia, con particolare riguardo al Mezzogiorno, e la sponda Sud del Mediterraneo.
Essa, inoltre, opera in tema di promozione culturale, di informazione e comunicazione, volte ad accrescere la cultura economica del territorio di riferimento, tramite essenzialmente la redazione di pubblicazioni specifiche e l’organizzazione dell’attività convegnistica e seminariale.
In particolare l’Associazione si specializza nelle ricerche (relative alla normativa, alla finanza ed alle iniziative di sviluppo) riguardanti le amministrazioni locali nonché sui temi relativi al finanziamento ed alla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per la valorizzazione del territorio meridionale.
L’Associazione può, altresì, svolgere attività di studio e monitoraggio per iniziative economiche e produttive anche per conto di enti pubblici locali o di aziende private, purché non in contrasto con gli interessi degli associati.
L’Associazione può partecipare a bandi di gara pubblici anche in relazione ai fondi comunitari, nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività sul territorio di riferimento.
L’Associazione, inoltre, ha la facoltà di registrare e gestire pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico su argomenti di interesse degli associati ed inoltre può ottenere contributi da fondazioni o da altri enti per svolgere attività di promozione culturale, economica e finanziaria, di interesse generale per il territorio meridionale.
L’Associazione può avvalersi degli strumenti informativi e conoscitivi (base dati, pubblicazioni e riviste scientifiche) in possesso degli associati, nel rispetto dei contratti di fornitura dei relativi servizi. Essa può altresì avvalersi della consulenza e della collaborazione di professionalità esterne per prestazioni di carattere specialistico. Può, inoltre, stabilire rapporti di collaborazione con altri centri studi, nonché Università nazionali ed estere, per la realizzazione degli scopi associativi, anche attraverso l’utilizzo di giovani e meritevoli laureati tramite borse di studio e/o contratti di prestazione d’opera.
L’Associazione può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi associativi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030.
L’Assemblea potrà prorogare tale durata.

Articolo 5

È riconosciuta la qualità di fondatori a coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, e, previa decisione dell’Assemblea, anche alla società che subentri ad un socio fondatore per fusione o incorporazione, ovvero per sostituzione di una società controllata da parte di una società controllante facente parte dello stesso Gruppo aziendale. Inoltre è riconosciuta la qualità di fondatori ai soci ordinari che – ammessi a far parte dell’Associazione ai sensi del successivo comma 5 ed in possesso di un elevato profilo istituzionale, sociale o economico – su loro richiesta, sono riconosciuti tali con delibera dell’Assemblea e versano la loro quota da destinarsi al fondo patrimoniale.
In aggiunta ai soci fondatori e ordinari, possono inoltre essere ammessi in una specifica categoria denominata “sostenitori” quegli enti, società, organismi, associazioni e persone fisiche interessati all’attività dell’Associazione.
I “sostenitori” non votano nelle Assemblee, non possono assumere cariche sociali e sono tenuti esclusivamente al versamento della quota sociale di cui al seguente art. 6.
Da ora in avanti, con il termine “associati” si intenderanno esclusivamente soci fondatori e ordinari.
Spetta all’Assemblea deliberare sull’ammissione di nuovi associati tra persone giuridiche, società ed enti pubblici o privati che abbiano manifestato particolare interesse alla ricerca ed alla promozione culturale del territorio meridionale.
Spetta invece al Consiglio Direttivo stabilire, con apposito regolamento, modalità di ammissione, partecipazione e recesso dei “sostenitori”.

Articolo 6

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario.
Essa impegna i soci fondatori, i soci ordinari e i sostenitori alla piena accettazione dello Statuto, al rispetto dello stesso e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione, nonché alla riservatezza su tutte le questioni associative.
Essa impegna inoltre gli associati a versare la quota annuale di associazione nei termini previsti dal presente Statuto.
Le quote sociali al cui versamento i “sostenitori” sono obbligati vengono definite dal Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esercitare in quella sede il pieno ed eguale diritto di voto.

Articolo 7

Gli associati possono recedere dall’Associazione con una dichiarazione scritta da presentare entro 6 mesi dalla fine dell’esercizio.
In considerazione della natura dell’Associazione, delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto e dell’orizzonte temporale delle sue attività di ricerca ed analisi, l’efficacia della dichiarazione di recesso di un associato si intende differita al termine dell’anno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta la suddetta dichiarazione di recesso, con conseguente persistenza medio tempore di tutti gli obblighi associativi (di natura finanziaria e non) in capo all’associato.
In caso che al posto dell’associato subentri altra società collegata ad esso da vincoli di controllo societario in posizione di controllante, il recesso avviene con effetto immediato una volta espletata la procedura amministrativa di cui al precedente art. 5. La società subentrante assume tutti gli oneri dell’associato che recede.
Resta ferma la particolare ipotesi di recesso prevista dall’Articolo 14 del presente Statuto.

Articolo 8

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Articolo 9

L’Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota annuale.

Articolo 10

In sede di Assemblea, gli associati possono farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta da annotare sul libro dei verbali.
In capo allo stesso soggetto non è ammesso un numero di deleghe superiore a tre.
In sede di Assemblea, ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 11

L’Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera:
– sulla nomina del Consiglio Direttivo,
– sulla nomina del Presidente,
– sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti,
– sull’emolumento dei suddetti organi,
– sull’approvazione del bilancio preventivo (e sulla determinazione delle quote annuali di associazione) e del bilancio consuntivo,
– sull’ammissione nella compagine degli associati ed in generale sulla determinazione dei relativi diritti ed obblighi,
– sull’indirizzo dell’attività associativa a seguito di proposta formulata dal Consiglio Direttivo,
– su ogni altra questione sottopostale dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle modifiche dello Statuto,
– sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione (provvedendo in tale evenienza alla destinazione del patrimonio ai sensi di legge e di quanto previsto dal presente Statuto).

Articolo 12

L’Assemblea degli associati viene convocata dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, almeno due volte l’anno, rispettivamente entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per l’approvazione di quello preventivo per l’esercizio successivo e per la determinazione delle quote annuali di associazione.
La stessa è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nonché su richiesta scritta motivata proveniente da almeno un decimo degli associati.
In quest’ultimo caso il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell’Assemblea entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 13

L’Assemblea viene convocata mediante avviso da trasmettersi via telefax o raccomandata anche a mano con un preavviso di almeno quindici giorni, contenente l’ordine del giorno dei lavori, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza (sia della prima che della seconda convocazione).
Nei casi di urgenza può essere convocata mediante avviso da trasmettersi via telegramma o telefax o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione.
L’Assemblea, purché totalitaria, è comunque validamente costituita anche in assenza di convocazione.
Le riunioni dell’Assemblea avranno luogo nella sede dell’Associazione ovvero, quando le circostanze lo richiedano, anche in altra sede.
L’Assemblea potrà svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 14

Le delibere assembleari vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le sole delibere attinenti la determinazione delle quote annuali di associazione vengono assunte all’unanimità degli associati. Qualora l’unanimità non sia raggiungibile per la contrarietà, assenza o astensione di un solo associato, quest’ultimo godrà straordinariamente della facoltà di recedere dall’Associazione con effetti dal 31 dicembre dell’anno in corso, a mezzo di dichiarazione scritta da rendersi nei quindici giorni dalla data dell’Assemblea.

Articolo 15

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Svolge attività di Segretario dell’Assemblea il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, un altro intervenuto designato dal Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.
Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea ed i bilanci annuali sono messi a disposizione degli associati presso la sede dell’Associazione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo, composto – incluso il Presidente – di almeno 3 membri e fino ad un massimo di 9 membri (che non devono necessariamente essere associati):
– determina le linee programmatiche dell’attività,
– redige e presenta all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi,
– nomina il Direttore dell’Associazione, determinandone attribuzioni e compenso;
– può istituire un Comitato Scientifico con funzioni tecnico-consultive, stabilendone la composizione;
– stabilisce modalità di ammissione, partecipazione e recesso degli eventuali “sostenitori” di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto;
– delibera le iniziative in materia di convegni e seminari, il ricorso a consulenti e collaboratori esterni nonché la concessione di borse di studio;
– esercita tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, può emanare regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni trimestre. Può inoltre riunirsi ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti presentata allo stesso Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso da trasmettersi via telefax o posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, contenente l’ordine del giorno dei lavori, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.
Nei casi di urgenza può essere convocato mediante avviso da trasmettersi via telegramma o telefax o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo nella sede dell’Associazione ovvero, quando le circostanze lo richiedano, anche in altra sede.
Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Svolge attività di Segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona (anche non membro del Consiglio) designata dal Presidente.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorrono la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente, se presente.

Articolo 22

I membri del Consiglio Direttivo (incluso il Presidente) cessano dalla carica per dimissioni, decesso o assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
In caso di cessazione di uno o più dei suoi membri (fino ad un massimo di un terzo dell’originario numero dei componenti) il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso.
Il Consiglio provvederà a richiedere la conferma di tali nomine alla prima Assemblea dell’Associazione, la quale potrà comunque procedere alla riduzione del numero dei membri ovvero alla nomina di un diverso membro.

Articolo 23

Il Presidente:
– ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione in giudizio, per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e nell’ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo stesso,
– definisce – con il supporto del Direttore – le strategie relative all’attività di ricerca, di promozione culturale e di analisi dell’Associazione, nell’ambito del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e delle linee guida definite dal Consiglio Direttivo,
– presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
– compie quant’altro allo stesso demandato dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 24

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Direttore sovrintende alla gestione tecnica ed amministrativa dell’Associazione, secondo le direttive generali approvate dal Consiglio Direttivo.
In particolare organizza e gestisce le attività di analisi e ricerca, nonché quelle di promozione culturale. Redige altresì la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo, esegue tutti gli altri compiti da esso affidatigli e può formulare proposte nell’ambito delle attività di analisi, di ricerca, di promozione culturale e di quant’altro sia utile agli scopi dell’Associazione.

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto fino ad un massimo di tre membri (tra cui il Presidente) eletti dall’Assemblea degli associati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sul bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa. Vigila inoltre sull’osservanza delle legge e dello Statuto.
I Revisori dei Conti assistono alle Assemblee e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 27

Il Comitato Scientifico, se nominato, ha funzioni tecnico-consultive ed è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione e dal Direttore, da un massimo di 18 membri appartenenti ad enti o istituti universitari o alla pubblica amministrazione, nonché esponenti significativi del mondo imprenditoriale, comunque, particolarmente esperti nel campo dell’economia e della finanza.
Il Consiglio Direttivo fissa le modalità di funzionamento dello stesso, nominandone i componenti e stabilendone la durata ed il relativo emolumento.

Articolo 28

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29

L’Associazione opera in regime di equilibrio di bilancio.
Le spese attinenti il funzionamento dell’Associazione sono ripartite annualmente tra gli associati, in sede di approvazione del bilancio preventivo.
Le quote associative devono essere regolate in due rate semestrali e precisamente: la prima entro il 10 di gennaio di ogni anno, sulla base del bilancio preventivo approvato; la seconda entro il 10 luglio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
Eventuali scostamenti di spesa (preventivamente autorizzati dall’Assemblea secondo le modalità previste dal primo comma dell’Articolo 14 del presente Statuto) evidenziati nel bilancio consuntivo, dovranno essere regolati entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo in proporzione delle quote associative.
Tuttavia gli associati che rivestano la forma di enti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni, dato il particolare regime che contraddistingue la loro operatività, avranno facoltà di non partecipare al ripiano di eventuali scostamenti di spesa.
Inoltre ove nel corso dell’attività vengano richieste prestazioni non preventivate che comportino il sostenimento di costi specifici ad esclusivo interesse di singoli partecipanti, tali spese saranno poste a carico di questi ultimi.
La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 30

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo patrimoniale, nonché dai beni mobili ed immobili comunque acquistati nel corso della gestione.
Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente a fini e per scopi propri dell’Associazione stessa, secondo quanto stabilito dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto.
Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, anche attraverso la loro destinazione a fondi o riserve che non potranno comunque essere distribuiti.

Articolo 31

L’associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio dell’Associazione stessa.
Nel caso poi che ad una società subentri altra società collegata all’associato uscente da vincoli di controllo societario, in posizione di controllante, questa ultima acquisisce il relativo diritto al patrimonio senza oneri, una volta espletata la procedura amministrativa di cui al precedente art. 5.

Articolo 32

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del settore, secondo le deliberazioni dell’Assemblea assunte con la maggioranza di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 33

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge vigenti in materia.

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